FAQ
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A quale normativa regionale devo fare riferimento se la mia azienda ha più sedi in diverse regioni?
(Circolare Ministero 29.08.2013)"i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale".
Rimane quindi sempre possibile osservare, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, la specifica disciplina regionale.
La disciplina che il datore di lavoro intenderà applicare dovrà comunque essere indicata quantomeno nella documentazione consegnata al tirocinante, in modo tale da consentire al personale ispettivo un obiettivo riferimento giuridico in relazione al quale svolgere l’attività di accertamento. -
A chi spetta l’obbligo della formazione in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria?
L’obbligo spetta al soggetto ospitante che dovrà fornire all’avvio del tirocinio sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria.
Il soggetto promotore può per conto del soggetto ospitante e su specifica richiesta dello stesso fornire la suddetta formazione nel caso in cui disponga di idonea competenza.
Tale accordo sarà esplicitato sia nella Convenzione che nel Progetto Formativo. -
Da chi deve essere effettuata la comunicazione obbligatoria (modello UNILAV)?
(Circolare Ministero 29.08.2013)La comunicazione è normalmente effettuata dal soggetto ospitante, sebbene nulla osta a che la stessa sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore.
Su TirocinioFacile la comunicazione obbligatoria è al momento una responsabilità del soggetto ospitante. -
Posso attivare un tirocinio per un lavoratore che è attualmente sospeso in Cassa Integrazione?
(Linee guida in materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio 2013)I Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e a inoccupati.
Questa tipologia di tirocini è altresi attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali. -
Qual è la durata massima di un tirocinio inserimento/reinserimento al lavoro?
(Linee guida in materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio 2013)La regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.
Le Regioni, dunque, stabiliscono con propri regolamenti la durata massima dei tirocini d’inserimento/reinserimento.
Si rammenta tuttavia che, per quanto concerne la durata dei tirocini, le linee guida adottate con l’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 (vedi faq n. 2) prevedono:- Per i tirocini formativi e di inserimento/reinserimento una durata massima di 6 mesi.
- Per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro una durata massima di 12 mesi.
- Per i tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati una durata massima di 12 mesi.
- Per tirocini attivati in favore di soggetti disabili una durata massima di 24 mesi.
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Quanti tirocini posso attivare contemporaneamente?
(Linee guida in materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio 2013)II numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.
Nelle more della definizione, possono ospitare tirocinanti nei limiti di seguito indicati:- Le unità operative con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante;
- Le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- Le unità operative con ventuno o piu dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non
- Superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unita supenore.
- Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all' articolo 1, co legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo protezione intemazionale di cui al paragrafo 1, lett. c).
- TirocinioFacile mette a disposizione un test automatico per verificare i limiti numerici in base alle normative regionali durante il processo di attivazione
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Può essere effettuata la proroga di un tirocinio?
(Linee guida in materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio 2013)Sì, ma deve essere preventivamente concordata col soggetto promotore.
È possibile effettuare più proroghe purché si rispetti il limite di durata massimo del tirocinio previsto dalla normativa vigente. -
Può essere attivato un tirocinio per una professione che prevede l’iscrizione all’albo?
(Linee guida in materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio 2013)No, se il soggetto è già iscritto all’albo.
Inoltre non rientrano tra le materie oggetto della disciplina della DGR 74-5911 del 3/6/2013 i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche. -
Quali sono i compiti del Tutor aziendale?
(Linee guida in materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio 2013)Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
- Favorisce l'inserimento del tirocinante.
- Promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante.
- Aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio.
- Accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
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Al tirocinante va corrisposta una indennità?
(Linee guida in materia di tirocini adottate con l’accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio 2013)Sulla base di quanto previsto all'articolo 1 commi 34 - 36, della legge n. 92 del 2012 deve essere corrisposta al tirocinante un' indennita per la partecipazione al tirocinio.
L’importo dell’indennità varia a secondo della regolamentazione Regionale in cui verrà Attivato il tirocinio.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali l'indennita di tirocinio non viene corrisposta; nel caso in cui la forma di sostegno al reddito sia inferiore all’indennità di tirocinio verrà corrisposta solo la differenza. -
Ai fini del calcolo dei limiti numerici, devono essere considerati anche i dipendenti assunti con contratti di apprendistato?
No, in quanto è un contratto di lavoro con una rilevante componente formativa.
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I soggetti svantaggiati rientrano nel calcolo dei tirocinanti per determinare i limiti numerici?
No, non rientrano nel calcolo.
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E’ possibile tramite TirocinioFacile attivare un tirocinio curriculare?
Non è possibile in quanto i tirocini curriculari sono promossi da:
- Università istituzioni scolastiche.
- Centri di formazione.
- In quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione.
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E’ possibile tramite TirocinioFacile attivare un tirocinio Transnazionale?
No non è possibile