Normative
Cos'è un Tirocinio
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Esistono diverse forme di tirocinio:
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Tirocini curriculari: inclusi in un un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università, degli istituti scolastici o delle agenzie formative;
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Tirocini non curriculari: finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I Tirocini non curriculari si dividono in:- Tirocini formativi e di orientamento: finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani che hanno terminato da meno di 12 mesi un percorso di formazione / istruzione.
- Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: finalizzati a percorsi di inserimento / reinserimento nel mondo del lavoro di persone inoccupate e disoccupate (anche in mobilità o percettori di Aspi).
- Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento / reinserimento in favore di soggetti disabili, di persone svantaggiate, di soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
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tirocini estivi: promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di uno studente, iscritto ad un ciclo di studi presso l'Università o un Istituto scolastico e formativo di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico
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tirocini transnazionali: previsti da progetti comunitari per l'istruzione e la formazione delle persone
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tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso
Risorse utili
Legge n.92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (art. 1 co. 34, 35, 36)
La norma ha demandato alle Regioni ed alle Province Autonome la definizione di linee guida finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia
D.L. n. 76/2013, entrato in vigore il 28 giugno 2013 e convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013 (art. 2. co. 5Ter)
La norma ha stabilito che per i tirocini formativi e di orientamento trattati dalle Linee guida, i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata tale sede.